NOVITA’ SUPERBONUS 110%: PROROGA SCADENZE 2022
Come abbiamo già accennato anche ai precedenti articoli del nostro blog il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Superbonus 110% è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che per beneficiare del Superbonus 110% è fondamentale il miglioramento energetico dell’edificio e pertanto è di primaria importanza una diagnosi appropriata dell’edificio, e avvalersi di tecnici competenti e qualificati che possano accompagnarvi in tutto l’iter del SuperBonus.
Per poter beneficiare della detrazione Superbonus 110%, questi interventi nel loro complesso devono assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, e allora non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Tutto ciò dovrà essere dimostrato mediante gli attestati di prestazione energetica A.P.E. ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi definiti TRAINANTI per poter beneficiare del SUPERBONUS 110%:
a) L’ isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici (es. cappotto esterno), compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
b) La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti (e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari);
c) Gli interventi antisismici e volti alla riduzione del rischio sismico, che rientrano nel sismabonus.
A cui si aggiunge un’importante novità del 16 dicembre 2020 (risposta 595 dell’Agenzia delle Entrate):
d) L’isolamento interno e tutti gli interventi di efficientamento energetico già inseriti nell’ecobonus, come sostituzione serramenti e infissi, ma solo ed esclusivamente qualora l’edificio sia sottoposto ai vincoli dei beni culturali e ambientali oppure dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, ne viene vietato espressamente l’isolamento termico dell’involucro esterno.
Possono altresì essere oggetto di agevolazione Superbonus 110%, anche i seguenti interventi TRAINATI, purché realizzati contestualmente ai sopracitati TRAINANTI:
1) gli interventi di efficientamento energetico già inseriti nell’ecobonus, come sostituzione serramenti e infissi, installazione schermature solari, Isolamento interno;
2) l’installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di acqua calda;
3) l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
4) l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, etc…
Ma quali sono i limiti di spesa del Superbonus 110%
I limiti di spesa, nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili: il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è dato dalla somma degli importi previsti per ognuno degli interventi realizzati.
Nel caso di interventi trainati e trainanti, si deve considerare quindi il limite di spesa per ogni intervento, a condizione che tali spese siano contabilizzate distintamente.
L’Agenzia delle Entrate ricapitola, quindi, quali sono i limiti di spesa per gli specifici interventi richiesti dall’istante: “per determinare l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.”
– Per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, per ciascun intervento è previsto un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro;
– Per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili viene stabilito un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro. Qualora tale intervento sia trainato da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 27.273 euro.
Il limite massimo di spesa complessivo per il singolo immobile è di 96.000 euro.
La detrazione viene riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Chi può usufruire del SuperBonus 110%?
Gli incipienti, ad esempio coloro che fiscalmente hanno aderito al regime forfetario possono beneficiarne?
A tal proposito vi è stata la risposta n. 514 de 2 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce il rapporto fra incapienti e Superbonus 110% e ha ampliato quindi la platea dei beneficiari.
Gli incapienti (ovvero coloro i quali non possono fruire della detrazioni, in quanto l’imposta Irpef prodotta dai redditi percepiti è già annullata da altre detrazioni fiscali), come ad esempio i forfetari, possono beneficiarne adottando le altre 2 modalità di fruizione della detrazione, ovvero:
1) sconto in fattura del corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
2) in alternativa si può optare per la cessione di un credito d’imposta dell’ammontare corrispondente alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. La cessione può essere effettuata a:
– fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
– altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Questa possibilità riguarda anche gli interventi:
– di recupero del patrimonio edilizio
– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti.
Fra gli adempimenti previsti per poter beneficiare del Superbonus 110%, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ricordiamo infine che “qualora sia accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (art 20 DPR 602//73) e delle sanzioni (art 13 del DLgs n. 471/97)”.
Avvalersi di tecnici professionali e competenti, anche in virtù delle responsabilità e dei rischi che comporterebbe il decadimento dei requisiti, nonché delle sanzioni conseguenti, è indispensabile per poter orientarsi nella giungla normativa ed evitare di incorrere in future problematiche.
Per approfondire il tema vi rimandiamo, agli altri articoli del nostro blog, ed al sito dell’Agenzia delle Entrate:
http://architettodassie.com/superbonus-ristrutturazio110/
http://architettodassie.com/archi-news-scadenze-superbonus-110/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%251i